L’etichettatura non deve suggerire presenza di un ingrediente che non c’è

15 giugno 2015

Pronuncia la Corte di Giustizia dell’Unione europea

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sentenziato che l’etichettatura di un prodotto alimentare non deve suggerire presenza di un ingrediente che non c’è, all’ interno del prodotto stesso. Al centro dell’attenzione è finita l’etichettatura presentata da una società tedesca che commercializza un infuso ai frutti chiamato “Felix avventura lampone-vaniglia”: sulla confezione sono raffigurate immagini di lamponi e di fiori di vaniglia, accompagnate dalle dizioni “infuso ai frutti con aromi naturali – gusto lampone-vaniglia” e “solo ingredienti naturali”. In realtà l’infuso ai frutti non contiene ingredienti naturali derivati dalla vaniglia o dal lampone. L’elenco degli ingredienti che compare su uno dei lati della confezione è molto dettagliato e riporta: “Ibisco, mela, foglie di mora dolce, scorza d’arancia, rosa canina, aroma naturale al gusto di vaniglia, scorza di limone, aroma naturale al gusto di lampone, more, fragole, mirtilli, bacche di ginepro”. Nel ritenere molto giusta questa sentenza, possiamo ribadire che il consumatore non può essere indotto in errore sulla composizione dei prodotti, né occultando la presenza di sostanze o ingredienti, né attraverso immagini presenti sulla confezione che suggerisco la presenza di ingredienti che poi in concreto non sono contenuti all’interno.