FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI: AL VIA MANCA SOLO IL DECRETO DEL GOVERNO

02 luglio 2019

Alle 19.35 del 1° luglio è stata inserita sul portale della Concessionaria dei Servizi Pubblici Assicurativi (CONSAP) l’informativa relativa al Fondo Indennizzo Risparmiatori. L’informativa, pur rimandando ad un successivo decreto ministeriale la data di decorrenza per la presentazione delle domande, elenca i documenti necessari a corredo delle stesse.

Sarà invece compito della Commissione di nomina ministeriale precisare le modalità di presentazione delle domande.

La documentazione a corredo delle domande di indennizzo, per i risparmiatori che possono certificare in riferimento all’anno 2018, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, un imponibile IRPEF inferiore a 35000 euro oppure un patrimonio mobiliare inferiore a 100000 euro, sarà costituita da:

  • Copia fronte retro del documento di identità e del codice fiscale;
  • Copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo costo sostenuto;
  • Copia di eventuali pagamenti ricevuti comunque denominati (indennizzi, ristori, rimborsi, risarcimenti, ecc.) indicanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con esplicita assunzione di responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, attestante l’assenza di incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione delle banche; l’assenza di rapporti di parentela ed affinità fino al secondo grado con soggetti che abbiano ricoperto tali incarichi; l’assenza di qualifica di controparte qualificata o cliente professionale (Legge 145/2018, art.1 comma 495); dichiarazione di non percezione di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso e risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari (in caso contrario specificazione dell’importo e della causale di quanto percepito).

Per i risparmiatori che eccedono sia il limite reddituale dei 35000 euro che quello patrimoniale mobiliare di 100000 euro occorrerà produrre anche copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico Finanziario che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori.

In tutti i casi di mancata corrispondenza tra il soggetto presentatore della domanda e l’acquirente dei titoli (azioni ed obbligazioni subordinate) occorrerà presentare la documentazione giustificativa della rappresentanza legale, della rappresentanza volontaria, della successione ereditaria e del trasferimento negoziale successivo al 25/6/2017 entro il secondo grado di parentela

Non appena pubblicato il futuro decreto del Governo che darà il via alla presentazione delle domande Federconsumatori rende disponibile un servizio permanente di assistenza ai risparmiatori per il controllo della correttezza delle stesse e della relativa documentazione accompagnatoria.