Ecobonus ed ecotassa

21 marzo 2019

“Nemmeno il cielo si salva più. Sporco anche quello. Sporco e avvelenato.” Questo aforisma dello scrittore M. Corona introduce bene il nocciolo di questo articolo.

Con un recente provvedimento governativo sono state, infatti, introdotte misure per l’utilizzo di veicoli finalizzate alla riduzione dei consumi fossili; tali misure operano sia dal lato degli incentivi che da quello dei disincentivi.

Tra questi l’ECOBONUS; il contributo è riconosciuto, in caso di locazione finanziaria e immatricolazione in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, all’acquirente di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (veicoli leggeri elettrici e ibridi plug – in), caratterizzato da emissioni di CO2 inferiori a 70 g/km e da un prezzo inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

Non cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, l’ECOBONUS è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro tenendo conto sia delle fasce di emissioni di CO2 che dell’eventuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Altra misura incentivante è la nuova detrazione fiscale sulle imposte sui redditi per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui trattasi sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

La detrazione, commisurata al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 3000 euro, viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Quanto ai disincentivi, viene introdotta, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, l’ECOTASSA. Si tratta di un’imposta parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, applicata in caso di acquisto o locazione finanziaria di un veicolo nuovo immatricolato in Italia di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Sono esonerati dall’imposta i veicoli per uso speciale il cui elenco si può rinvenire nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE, quali, ad esempio, camper, veicoli blindati, ambulanze, veicoli con accesso per sedia a rotelle.

Grazie a queste misure sarà possibile incrementare l’utilizzo di energie alternative. Naturalmente occorrerà cambiare alcune abitudini; in caso contrario saremo complici del più grande spreco al mondo che, secondo Ben Herbster, è “La differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare.”

Andrea Demarchi

Federconsumatori Gorizia