Risarcimenti ai risparmiatori truffati: cambia la procedura di rimborso
28 dicembre 2018All’interno del maxi emendamento presentato dal Governo ed approvato nelle prime ore del 23 Dicembre dal Senato è prevista una nuova disciplina dei risarcimenti per i risparmiatori truffati dalle banche. Gran parte delle promesse che erano state fatte alle Associazioni dei Consumatori rappresentate a livello nazionale in accoglimento delle loro richieste risultano disattese; la novità più rilevante è però costituita dalle modalità con cui vengono esaminate le domande di rimborso. L’esame, infatti, non viene più svolto dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) costituito presso la CONSOB o dalla giustizia ordinaria ma da un’apposita commissione di nove membri istituita presso in Ministero dell’Economia e Finanze (MEF).
Anche se si rinvia ad un successivo regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione definitiva della finanziaria (quindi entro il 29/01/2019 essendo prevista l’approvazione definitiva della legge di stabilità alla Camera il 29/12/2018) risulta chiaramente dal testo approvato che si è in presenza di una procedura di carattere amministrativo, limitata cioè all’accertamento di alcuni presupposti oggettivi desumibili dalla documentazione che verrà richiesta e comunque riscontrabili attraverso la collaborazione del sistema bancario.
Vi sarebbe quindi certezza nell’accoglimento delle domande a differenza della precedente procedura con l’intervento dell’ACF che conservava comunque un margine di discrezionalità nella valutazione.
Trattandosi di indennizzo diretto occorrerà dimostrare il possesso delle azioni alla data della liquidazione coatta amministrativa (24/06/2017) attraverso una copia dell’estratto conto del deposito titoli.
Essendo stabilita una priorità nella liquidazione dell’indennizzo per quanti dimostrino un ISEE inferiore a 35.000 euro (presumibilmente riferito al 2018) è opportuno dotarsi sollecitamente della relativa certificazione.
La procedura di richiesta dell’indennizzo potrà iniziare dal momento in cui verrà approvato, entro un mese dall’approvazione della legge di stabilità, un apposito regolamento governativo. Per definire le modalità della richiesta, l’elenco della documentazione accompagnatoria e per superare le incertezze relative all’ammissibilità della procedura di indennizzo diretto nel quadro della normativa europea in materia occorrerà pertanto tale adempimento da parte del governo.
Federconsumatori FVG segnala, comunque, che la natura amministrativa della procedura, con una platea allargata di aventi diritto (vi rientrano infatti le piccole imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiori a 2 milioni di euro) potrebbe comportare una violazione delle normative europee e nazionali in materia di aiuti di stato e quindi causare l’applicazione di sanzioni che ricadrebbero sulla collettività.
Federconsumatori FVG si augura che le autorità di Governo abbiano correttamente valutato questo rischio e comunque agiscano in modo coerente per evitarlo.
A seguito dell’emanazione del Regolamento, prevista presumibilmente per la fine di Gennaio le nostre sedi resteranno a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni opportuna assistenza per la presentazione delle domande di indennizzo.
UDINE – Via Mantova, 108/b tel. 0432.45673
TRIESTE – Via G. Matteotti, 3 tel. 040.773190
PORDENONE – Via San Valentino, 20/a tel. 0431.247175
MONFALCONE – Via XXV Aprile, 48 tel. 0481.790434
4 Commenti
Silva
1 gennaio 2019 at 11:11Tre quesiti:
1) L’ISEE inferiore a 35.000, dove essere riferito alla persona richiedente il rimborso e intestataria delle azioni oppure al reddito dell’intero nucleo familiare? Nel mio caso, sono l’intestataria delle azioni, faccio parte di un unico nucleo familiare, ma possiede una mia personale dichiarazione dei redditi.
2) La richiesta di rimborso è consentita anche chi aveva accettato il compromesso di parziale risarcimento?
3) Vale anche da coloro che hanno aderito ad altri procedimenti penali di risarcimento e ancora in corso?
Ringrazio
Marco Missio
18 marzo 2019 at 9:27Silva: l’isee è sempre riferito all’intero nucleo familiare; la richiesta di rimborso può essere fatta anche da chi aveva aderito nel 2017 alla transazione; la richiesta è compatibile con tutti gli altri tipi di procedimento
aldo ronchi
1 gennaio 2019 at 11:45spero comunichiate quanto eventualmente debbo fare
grazie ronchi
Marco Missio
18 marzo 2019 at 9:25Aldo Ronchi: certamente, daremo informazioni complete non appena ci saranno sviluppi significativi che renderanno più chiare le prospettive e renderanno possibile iniziare l’iter per chiedere il risarcimento