Novità buoni pasto: in vigore dal 9 settembre 2017

11 settembre 2017

Il decreto n. 122 del 7 giugno 2017 ha portato delle novità per quanto riguarda l’utilizzo dei famosissimi buoni pasto.

Sono stati individuati gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto, gli accordi tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.

Il buono, anche in forma elettronica, permette al titolare di ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore del buono. Si tratta di buoni per la somministrazione di alimenti e bevande e per la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo.

L’emissione dei buoni può essere prevista nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part time, e per rapporti di collaborazione anche non subordinati; questo vale anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto.

Non è infatti presente alcun riferimento alle modalità di utilizzo che in precedenza doveva avvenire durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva.

Tale esclusione rende possibile l’utilizzo in qualsiasi giorno dell’anno, anche a distanza di mesi dal ricevimento (fino alla data di scadenza).

Dal 9 settembre è dunque possibile utilizzare più buoni in contemporanea; tale prassi ormai diffusa tra gli utilizzatori è ora considerata lecita. I buoni però, non sono cedibili, ne’ cumulabili  oltre  il limite  di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;

inoltre i buoni “sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale”. Questo vuol dire che i buoni non danno diritto al resto; resta possibile l’integrazione monetaria qualora il valore dei buoni impiegati sia inferiore al costo dei prodotti alimentari.

I buoni potranno essere utilizzati presso le mense aziendali e interaziendali, i supermercati e bar, ma anche in agriturismi, mercati e ittiturismi.

I buoni pasto in forma cartacea devono riportare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro, la ragione sociale e  il  codice  fiscale  della  società  di emissione,  il valore facciale espresso in valuta corrente, il termine temporale di utilizzo, uno spazio riservato alla apposizione della data di  utilizzo, della firma del titolare e del  timbro  dell’esercizio  convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato, la dicitura «Il buono pasto non e’  cedibile,  ne’  cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o  convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e  sottoscritto  dal titolare».

Le medesime condizioni sono necessarie per i buoni emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell’utilizzo.

Il decreto, infine, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati.

La nostra associazione pensa che “i buoni sono diventati per i consumatori una vera e propria forma di sostegno al reddito, per i molti italiani che li hanno usati per fare la spesa. Ma lo spirito originario del servizio è quello di sostituire il servizio mensa. Appellandosi a questo, ma anche al proprio vantaggio economico, gli esercenti più piccoli come bar e ristoranti hanno chiesto che si preservasse un limite stringente. Perché potendo spendere meno buoni insieme, è più probabile che il consumatore decida di farlo per un panino piuttosto che per una spesa di pochi prodotti al supermercato”.

Per difficoltà, dubbi o chiarimenti su questo o altri argomenti, invitiamo i cittadini a rivolgersi alle sedi Federconsumatori presenti su tutto il territorio nazionale.