Indennizzi da maltempo: automatici per energia elettrica, da reclamo per l’acqua e telecomunicazioni

06 settembre 2017

Il maltempo che ha interessato il nostro territorio nelle ultime settimane ha causato numerosi danni alle abitazioni nonché disagi, con l’interruzione dell’energia elettrica, delle utenze telefonica e/o del servizio idrico.

Molti cittadini si sono rivolti agli sportelli della Federconsumatori al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità per richiedere il rimborso a causa del mancato ripristino delle forniture entro i tempi previsti.

L’autorità per l’energia elettrica e il gas chiarisce che le imprese distributrici hanno un tempo massimo entro il quale ripristinare l’alimentazione in caso di interruzione senza preavviso:

  • Per i clienti che vivono in comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione), il ripristino non deve superare le 8 ore consecutive;
  • Per i clienti che abitano in comuni tra i 5.000 e i 50.000 abitanti (media concentrazione), il ripristino non deve superare le 12 ore consecutive;
  • Per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione) e per i clienti localizzati ad altitudini superiori a 1.500 metri, il ripristino non deve superare le 12 ore consecutive.

Pertanto, in caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall’Autorità, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

L’indennizzo, pertanto, sarà automatico, senza alcuna richiesta da parte del cliente e verrà accreditato nella prima bolletta emessa dopo 60 giorni dall’interruzione. Nel caso in cui il rimborso non venisse erogato, l’utente dovrà segnalarlo tramite reclamo con raccomandata a/r al venditore.

L’impresa elettrica, invece, non è tenuta al rimborso se il cliente non è in regola con i pagamenti.

 

Contrariamente a quanto previsto per l’energia elettrica, nel caso di sospensione senza preavviso dei servizi idrico e telefonico l’indennizzo non sarà automatico, ma dovrà essere inoltrata una raccomandata a/r direttamente dal cliente alla società idrica o di telecomunicazioni. Nonostante ciò, bisogna considerare il fatto che il disservizio potrebbe essere imputabile alla mancanza di alimentazione dell’energia elettrica e, pertanto, non attribuibile direttamente ai gestori dei servizi idrico e telefonico. Resta comunque fermo il diritto al risarcimento del danno da parte dell’utente che sa di essere nelle condizioni di poter provare un danno superiore all’indennizzo spettante.

 

Gli sportelli della Federconsumatori restano a disposizione per la redazione delle lettere di reclamo nel caso in cui l’indennizzo non venga automaticamente accreditato nelle prossime bollette o per qualsiasi altra interruzione senza giustificato motivo e anche per aiutare tutti coloro che dovessero avere la necessità anche attraverso le procedure di reclamo e le conciliazioni anche paritetiche possibili tra Federconsumatori e le Utility.