Equitalia: il 21 aprile 2017 è il termine per la presentazione delle domande per la definizione agevolata delle posizioni aperte; avvertenze e criticità

18 aprile 2017

Il D.l. 193/16 convertito con legge 225/16 ha dato la possibilità ai contribuenti di poter rottamare le partite trasmesse ad Equitalia dal 01.01.2000 al 31.12.16. La definizione agevolata, più comunemente chiamata rottamazione, nulla ha a che fare con un conguaglio. Quest’ultimo infatti mira a definire le poste in gioco attraverso il pagamento di una cifra forfettaria sull’imposta mentre la definizione agevolata di cui oggi si tratta, mantiene integralmente il debito abbuonando per i carichi tributari le sanzioni amministrative e tributarie e gli interessi di mora maturati dalla notifica della cartella alla sua riscossione. Discorso a parte invece vale per le sanzioni amministrative appartenenti alla giurisdizione tributaria quali ad esempio le multe per violazione del codice della strada, per le quali vengono abbuonati solo gli interessi di mora. Restano comunque dovuti gli interessi, l’aggio, e le spese dovute ad Equitalia per notifica e riscossione.

Sarà possibile per il contribuente presentare la domanda di accesso alla definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 e moltissime sono le domande ad oggi già presentate anche in Fvg (su scala nazionale al 23 marzo venivano registrate ben 502 domande per totali 5,5 miliardi di cui 2,4 miliardi dovrebbero essere versati entro luglio 2017 dai contribuenti in base ai piani di rientro che verranno definiti). Moltissime sono anche le richieste di chiarimenti ed aiuto pervenute dai contribuenti a Federconsumatori Fvg che nei propri sportelli dislocati in tutto il territorio regionale hanno continuato a fornire risposte. Innanzitutto è’ stato registrato dal nostro osservatorio come:

  1. La gran maggioranza dei contribuenti abbia optato per la rottamazione delle cartelle mediante un piano rateale (la norma prevede infatti la possibilità anche di rientrare con il pagamento del dovuto in una soluzione unica).
  2. L’incertezza sulle somme rottamabili abbia creato più di qualche disorientamento nei contribuenti che dunque si sono trovati costretti a farsi rilasciare gli estratti di ruolo. Infatti la norma prevede che per ruoli non notificati al 31.12.16 Equitalia debba comunicare la sussistenza con lettera ordinaria (e non raccomandata) entro il 28.02.17. Ciò ha comportato che per avere definitiva contezza delle partite rottamabili l’unica possibilità per il contribuente sia quella di consultare l’estratto di ruolo.
  3. Chi aveva già definito in precedenza un piano rateale con Equitalia in alcuni casi si trova ad avere maggiore convenienza a completare quel piano piuttosto che ad optare per la rottamazione poiché gli costerebbe di più.
  4. Chi si trova ad essere inadempiente rispetto al pagamento del piano rateale precedentemente concordato con Equitalia e voglia accedere alla definizione agevolata deve mettersi in regola con i pagamenti di tale piano entro il 21.04.17.
  5. La domanda di rottamazione riguarda pendenze a decorrere dal 01.01.00. Ciò vuol dire che può riguardare anche crediti prescritti e per i quali il contribuente può far valere la prescrizione non essendo così nulla dovuto. La presentazione della domanda di accesso alla definizione agevolata per crediti prescritti porta a far ridecorrere i termini e dunque è necessario prestare grande attenzione a tale aspetto.
  6. Nel caso in cui il contribuente abbia più posizioni debitorie aperte nei confronti di Equitalia, nell’incertezza di poter sostenere una definizione agevolata che riguardi tutte, e’ consigliabile presentare domande di definizione agevolata separate per ciascun debito così da non pregiudicare la possibilità di veder applicato uno sconto di rottamazione almeno su alcune di esse.
  7. Nel caso in cui il contribuente avesse definito in precedenza un piano di rateizzazione con Equitalia e poi abbia presentato domanda per la rottamazione, le rate restano sospese tra gennaio e luglio e nel caso in cui non dovesse dare corso al piano di rottamazione accordato da Equitalia può continuare a pagare quanto previsto nell’originario piano rateale.

Evidente risulta come lo strumento della definizione agevolata stia in primis permettendo ai contribuenti morosi di poter rimettersi in bonis senza il pagamento solo di una parte dei tanto contestati balzelli legati al ritardo ed alla riscossione. Crea una importante disparità di trattamento tra chi ha in precedenza provveduto a pagare quanto richiesto da Equitalia e chi invece accede al nuovo piano e chi in futuro non potrà invece accedervi poiché si tratta di una norma che prevede la possibilità di dare una sforbiciata (seppur in certi casi molto limitata) ai propri debiti entro rigorosi limiti temporali (posizioni aperte dal 01.01.00 al 31.12.16 e domande presentate entro il 21.04.17). Chi si trova in precarie condizioni economiche e potrebbe sostenere piani di rientro più dilazionati nel tempo e non di solo 14 mesi e con ratei inferiori (in caso di rottamazione le rate possono essere al massimo 5 e il 60% del debito deve essere pagato entro i primi 3 mesi) non ha la possibilità di definire nessuna soluzione che gli permetta un giorno di ritornare in bonis. Federconsumatori dunque denuncia come i costi legati alla riscossione ed alla mora, frequentemente veri e propri balzelli di cui spesso non si riesce a comprendere il senso proprio, oltre a rappresentare costi insostenibili pregiudicano radicalmente la possibilità per il contribuente di rientrare dei propri debiti comportando ciò un danno per l’intera collettività. Si auspica dunque l’eliminazione generale di tali balzelli nonché la possibilità per il contribuente di poter definire, in base alla propria situazione personale e reddituale, piani di rientro del debito personalizzati.

Barbara Puschiasis