Mutui prima casa
23 gennaio 2017Due sono le misure varate da Ministero dell’Economia e delle finanze a tutela dei risparmiatori in tema di mutui: il Fondo garanzia mutui per l’acquisto della prima casa e il Fondo di solidarietà. Sebbene siano analoghi per tematica trattata, gli stessi presentano differenze per ciò che riguarda le modalità di utilizzo.
Istituito con decreto interministeriale il 31 Luglio 2014 presso, tale Fondo si pone come obiettivo quello di permettere l’accesso al mutuo anche a coloro i quali non possiedono sufficienti garanzie da fornire alle banche. Si tratta dunque di uno strumento a favore dei consumatori, stante anche il fatto che il 50% della quota capitale (il cui tetto massimo è pari a 250 mila euro) viene garantito dallo Stato. Visto l’andamento attuale del mercato immobiliare, caratterizzato da tassi di interesse relativamente bassi, il Fondo in esame si pone quale obiettivo anche quello di agevolare la ripresa di tale settore, che ha già fatto registrare un trend positivo nel terzo trimestre del 2016 (+17.4%).
Il Fondo di garanzia riguarda non solo l’acquisto della prima casa, ma anche l’eventuale ristrutturazione, compreso il miglioramento energetico.
L’accesso a tale garanzia, tuttavia, è facoltà del soggetto finanziatore (banca o intermediario finanziario), il quale si impegna dal canto suo a non richiedere ulteriori garanzie personali all’atto della stipula del contratto di mutuo, fatta salva l’ipoteca sull’immobile stesso.
Seppur non siano previsti limiti di reddito per aderire al Fondo, all’atto dell’ammissione, qualora vengano avanzate più domande nella medesima giornata, il gestore dello stesso attribuisce priorità ai mutui erogati a:
giovani coppie, ossia nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi, in cui uno dei componenti abbia al massimo 35 anni;
persona singola non coniugata,separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
giovani di età inferiore ai 35 anni che abbiano un contratto di lavoro atipico di cui all’articolo 1 legge 28 giugno 2012 n. 92;
conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.
Non stupisce quindi che la maggior parte delle domande (64.7%) sia stata presentata dai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre nella fascia di età superiore (dai 35 ai 45 anni) la percentuale di adesioni si riduce al 26% circa.
Diversamente, il Fondo di solidarietà si rivolge a coloro i quali abbiano già stipulato il contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, permettendo loro, in presenza di particolari condizioni, di sospendere il pagamento dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi.
In particolare, tale misura può essere richiesta in caso di decesso, handicap e perdita di lavoro (quindi in presenza di situazioni di temporanea difficoltà, purché le stesse si siano verificate dopo la stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta del beneficio) e viene concessa anche per i mutui che sono già stati oggetto di ulteriori misure di sospensione, purché tali misure non determinino una sospensione totale dell’ammortamento superiore ai 18 mesi.
Secondo i dati Istat, al 31 dicembre 2016 sono state accettate 36.903 istanze, per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro, proveniente nella maggior parte dei casi da cittadini residenti Nord Italia, a causa della perdita di lavoro (90% dei casi).
In sinergia con il Fondo MEF per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per la prima casa opera l’Accordo per la sospensione del credito alle famiglie ABI/associazioni consumatori del 31/3/2015. Si tratta di uno strumento alternativo alla sospensione della rata del mutuo, attivabile anche nell’ipotesi di cassa integrazione, perdita di lavoro, sospensione o riduzione dell’orario, handicap grave o decesso.
Stefania Peressoni
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