Prodotti agro-alimentari e contrattazione a distanza – Nuovi profili della contrattazione a distanza

24 ottobre 2016

Prodotti agro-alimentari e contrattazione a distanza
Nuovi profili della contrattazione a distanza

Dovresti uscire a fare la spesa? Però magari non hai voglia di buttarti nel traffico della città, tra gli scaffali del supermercato o semplicemente hai così tanti impegni che rifornire la dispensa è l’ultimo dei tuoi pensieri. Anche la spesa ora può arrivare a casa con un semplice “click”. Si tratta del cosiddetto “e-commerce”; i prodotti alimentari, però, prevedono una disciplina che è in parte differente a quella della contrattazione a distanza in generale. Il Regolamento UE 1169/2011 regola la fornitura di prodotti alimentari al consumatore. L’obiettivo del legislatore europeo consiste nell’elevare il livello di protezione della salute e degli interessi del consumatore, imponendo agli operatori del settore food stringenti obblighi informativi, di trasparenza e chiarezza commerciale affinché gli alimenti siano acquistati ed utilizzati nel rispetto degli interessi sanitari, economici e sociali.
L’art. 14 del Regolamento citato, distingue gli alimenti preimballati (imballati prima di essere messi in commercio) e alimenti non preimballati (offerti in vendita al consumatore senza preimballaggio o imballati su luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta); infine si escludono dall’ambito di applicazione di questa norma gli alimenti che siano venduti mediante distributori automatici.
Che cosa prevede questa disposizione? Quando l’oggetto della contrattazione a distanza è un alimento preimballato, devono essere posti a carico del professionista tutta una serie di obblighi informativi cosiddetti “rafforzati”: per quanto riguarda le caratteristiche di un alimento, non è più sufficiente indicare solo le caratteristiche essenziali ma devono essere indicate tutte le informazioni obbligatorie (lista ingredienti, allergeni, dichiarazione nutrizionale a partire da dicembre 2016). Non deve essere indicata la data di scadenza e del termine minimo, i quali verranno resi noti soltanto nel momento in cui il consumatore dovesse decidere di concludere l’acquisto, nel momento in cui il prodotto gli verrà consegnato. Tali informazioni devono essere nuovamente ripetute al consumatore nel momento in cui l’alimento gli verrà consegnato.
Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati l’unico obbligo veramente posto a carico del professionista è quello relativo alle indicazioni degli allergeni. Per tutto il resto si rinvia alle normative nazionali: gli stati membri decidono quali indicazioni devono essere obbligatoriamente fornite anche nella contrattazione a distanza.
Per quale motivo si è deciso di inserire la disposizione che prevede gli obblighi informativi?
La Prof.ssa Bolognini nel corso del suo intervento al convegno “I nuovi profili della contrattazione a distanza”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine e da Federconsumatori FVG, ha affermato che la risposta si può ottenere leggendo la norma generale in materia di diritto dei consumatori; si fa riferimento alla direttiva 83/2011 in materia di esclusioni del diritto di recesso. Andando a verificare in quali fattispecie non è consentito l’esercizio dei diritto di recesso, ci si rende conto che molte di queste fattispecie riguardano i prodotti alimentari: ad esempio prodotti facilmente deteriorabili, prodotti che devono essere privati del loro sigillo per essere consumati. Per questa ragione la norma cerca inevitabilmente di fornire una tutela al consumatore e rinforzare gli obblighi informativi. Si cerca di bilanciare la difficoltà che il consumatore di prodotti alimentari trova in caso recesso, con gli obblighi informativi.
Federconsumatori è da sempre vicina allo sviluppo di una cultura del cibo sano, sicuro e sostenibile e all’ innovazione tecnologica; tale opportunità potrà essere un aiuto per molte persone, sempre che il tutto avvenga nel rispetto dei diritti del consumatore e che la normativa insista per una tutela rafforzata volta a garantire sia il diritto alla salute, alla corretta informazione,  alla libera autodeterminazione dell’individuo nonché al rispetto dell’ambiente e alle peculiarità dello stesso.