Vocal ordering e la truffa del cambio operatore

21 ottobre 2016

Molti consumatori si rivolgono ai nostri sportelli per denunciare una pratica truffaldina che induce a cambiare il proprio operatore telefonico. Si viene contattati in un primo momento da un operatore che, sostenendo di essere della attuale compagnia telefonica  annuncia uno spropositato aumento dei costi. Lanciato l’amo, ecco che giunge una seconda chiamata di un altro operatore che agisce per un’azienda che applica tariffe più vantaggiose rispetto a quelle paventate dalla prima chiamata. E’ necessario sapere, però, che nessuna compagnia telefonica può cambiare le condizioni contrattuali semplicemente avvisandovi telefonicamente, è sempre necessaria una modifica unilaterale del contratto, a seguito della quale si avrà la possibilità di recedere da contratto se ritenuto dal consumatore non vantaggioso. Inoltre, oggi vige una specifica norma, l’art. 51 (come modificato nel 2014), nata per arginare il fenomeno del verbal ordering: attualmente la mera chiamata telefonica non ha più la capacità di veicolare disposizioni negoziali atte a far nascere un vincolo contrattuale valido ed efficace. Il consumatore si vincola solo dopo aver accettato per iscritto, con firma autografa o elettronica che sia, le condizioni contrattuali. Solo dietro espressa volontà del consumatore, si può rinunciare alla firma, ma il professionista deve fornire al consumatore la conferma del contratto su un mezzo durevole, “entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio”. Dunque è necessario perché il contratto sia valido, che venga fornita in caso di contestazione la registrazione audio della telefonata al consumatore, senza la quale non vi è alcun contratto. Federconsumatori rimane vigile nella tutela dei suoi associati e nella pronta risposta ad ogni tentativo da parte delle aziende di aggirare la normativa.

Eufemia Acunto