Canone RAI: nella prossima bolletta la rata è di circa 70 euro

06 luglio 2016

L’Agenzia delle entrate il 21 giugno ha emesso la circolare 29/E al fine di risolvere alcuni casi dubbi sul canone Rai.

Riepilogando, l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza, presuppone la detenzione di un apparecchio televisivo e, quindi, che l’obbligo di pagamento del canone.

La circolare indica come “utenze residenziali” e cioè coloro che sono obbligati al pagamento, coloro che in bolletta hanno la sigla D1, D2 (clienti residenti, che prevedono solo l’uso domestico residenziale) o D3 (altri utenti residenti, che prevedono anche utilizzi diversi da quelli domestici residenziali).

Nell’ipotesi in cui vi siano due o più contratti di fornitura «rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti”» (cioè quella per la quale risulta la residenza all’anagrafe tributaria). Invece, nel caso in cui tutti i contratti di fornitura rientrano nella tipologia “clienti residenti”, «si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente».

Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica: per quanto riguarda la prima applicazione, invece, sulla fattura dell’impresa elettrica successiva al 1° luglio 2016 verranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute (all’incirca € 70).

La circolare, inoltre, determina quali siano le rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione per l’anno 2016: per esempio il canone dovuto per un’utenza attivata a marzo 2016 è di € 85,65 e di € 44,89 per quella attivata ad agosto (tab. 4 circolare 29/E).

Per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio 2016 che hanno presentato, anche in qualità di erede, la dichiarazione di non detenzione (quadro A del modello dell’Agenzia delle entrate) dal 1° gennaio al 16 maggio 2016, non sono tenuti al pagamento del canone per l’intero anno 2016 in quanto non dovuto; a coloro che hanno presentato la dichiarazione dal 17 maggio al 30 giugno 2016 verrà addebitato solamente il canone del secondo semestre e non quello del primo; infine per coloro che presentano la dichiarazione dal 1° luglio al 31 gennaio 2017 pagheranno il canone per l’intero anno 2016, ma non per il 2017.

Per determinare l’importo del canone valgono, oltre alle dichiarazioni sostitutive sulla «non detenzione» di apparecchi televisivi, anche quelle sulla «sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti della famiglia è già tenuto al pagamento». In quest’ultimo caso, il canone non verrà addebitato all’interessato o, se la dichiarazione è arrivata troppo tardi, l’addebito verrà interrotto alla prima rata possibile e poi andrà chiesto il rimborso.

 

La tematica del canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica può essere di difficile comprensione alla luce delle varie disposizioni, nonché dell’ultima corposa circolare: gli sportelli della Federconsumatori, pertanto, sono a disposizione per risolvere eventuali dubbi e fornire chiarimenti.