Viaggi per turismo o per lavoro: d’ora in poi la compagnia aerea deve rimborsare il biglietto a chi non parte per paura di attentati
10 maggio 2016Parla chiaro l’articolo 945 del decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”. Un incidente o una malattia, il decesso di una persona cara, sono eventi che possono impedire al passeggero di usufruire di un volo. D’ora in poi ci sarà un altro grave motivo al quale i viaggiatori (vacanzieri o lavoratori) potranno appellarsi: il timore di attentati terroristici diventa a tutti gli effetti motivo di rimborsabilità di biglietto aereo.
Il Giudice di Pace di Torino ha infatti perentoriamente stabilito con sentenza 505/16 che la compagnia aerea deve rimborsare il prezzo del volo all’ utente che rinunci al viaggio per paura di attentati nel Paese di destinazione. Nel caso di specie, una giovane coppia con figli, nell’ottobre 2014, temendo per la propria incolumità personale, aveva chiesto la restituzione del costo del biglietto acquistato per un viaggio diretto a Istanbul, dopo che sul sito della Farnesina (sede dove risiede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) erano state sconsigliate vacanze in territorio turco per pericolo di tumulti e disordini.
La coppia si era proposta anche causa civile, in qualità di “consumatori”, nel tribunale di loro residenza per ottenere il rimborso del corrispettivo dei biglietti aerei del volo Torino – Istanbul già pagato e mai usufruito. La compagnia aerea, sebbene non vi fossero precedenti giurisprudenziali sul punto e quindi la decisione rivestisse particolare importanza, non si costituiva nel processo, rinunciando così a proporre le proprie argomentazioni e difese sul punto. Il magistrato torinese, citando proprio l’ art. 945 (revisione del codice della navigazione in materia aeronautica), con sentenza pubblicata qualche giorno fa, così scriveva nelle motivazioni: «Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo del biglietto pagato… al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’ impedimento». Il giudice chiarisce inoltre, che la compagnia è tenuta a informare il cliente del fatto che il biglietto non sarà rimborsabile prima della conclusione del contratto; un’eventuale clausola che nega la ripetizione della somma, senza un’adeguata informazione preventiva del passeggero, è infatti da considerarsi vessatoria. Accolta la domanda, anche le spese di giudizio sono a carico della compagnia aerea.
I cittadini che avessero bisogno di aiuto anche su questo nuovo e purtroppo attualissimo argomento, possono rivolgersi agli sportelli Federconsumatori presenti su tutto il territorio.
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