Canone Rai: ecco le modifiche, la legge di stabilità ha apportato sostanziali novità in merito al costo e al pagamento
05 gennaio 2016La legge di stabilità ha previsto che la detenzione di un apparecchio radiotelevisivo si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto abbia la residenza anagrafica o la dimora. Sarà tenuto al versamento esclusivamente l’intestatario della fornitura di energia elettrica e non anche il resto della famiglia anagrafica residente nello stesso immobile.
Pertanto, ad es. se marito e moglie hanno la stessa residenza, sarà solo l’intestatario della bolletta a versare il canone RAI, se invece i coniugi hanno residenza diverse, allora entrambi saranno tenuti al versamento della tassa. Ed ancora, se i coniugi hanno una unica abitazione di residenza ma sono proprietari di un altro immobile (dato in locazione, di villeggiatura, concesso in comodato) continuerà comunque a pagare un solo canone RAI quello dei coniugi intestatario della bolletta relativa alla sola abitazione di residenza.
Per superare la presunzione della detenzione dell’apparecchio radiotelevisivo, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, ovvero una autocertificazione, la quale corredata di copia della carta d’identità, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r all’AGENZIA DELLE ENTRATE- DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO, UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO I – SPORTELLO S.A.T..
La dichiarazione falsa comporterà oltre alle sanzioni di cui all’art. 5 comma 1 e 13 comma 1 del d. Lgs 18.12.1997 n. 471 (cui soggiaceranno anche coloro che violeranno gli obblighi di comunicazione e versamento) anche le sanzioni penali secondo quanto disposto all’ 76 del D.P.R. 445/2000.
Tale dichiarazione avrà validità annuale e, pertanto, sarà onere del contribuente rinnovarla in caso permanga la non detenzione dell’apparecchio.
Le compagnie di energia elettrica, all’atto della conclusione del nuovo contratto di fornitura saranno tenute a chiedere anche la dichiarazione di residenza anagrafica del cliente.
Nel caso, invece, di variazione della propria residenza anagrafica e del proprio domicilio, sarà onere del cittadino informare di un tanto la società fornitrice di energia elettrica.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione della normativa, ed in particolare per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del canone o di quelli esentati ovvero di coloro che sono beneficiari dell’agevolazioni di cui all’art. 38 comma 8 del d.l. 78 del 31.05.2010 sono legittimati allo scambio delle informazioni: l’anagrafe tributaria, l’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’acquirente unico S.p.a., il ministero, i Comuni e tutti i soggetti pubblici e privati.
Per l’anno 2016, il canone Rai avrà un importo complessivo pari ad € 100,00 e, se a partire dal 2017 verrà corrisposto in 10 rate mensili, che verranno riscosse tramite il saldo della bolletta dell’energia elettrica da gennaio ad ottobre, solo per il 2016 verrà riscosso con la prima bolletta emessa dopo il 1 luglio, con addebito nella stessa delle rate RAI già scadute.
La legge di stabilità, inoltre, prevede che non si possa più presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.
Allo stato attuale non risulta ancora emanato il decreto attuativo e l’unica novità normativa riguarda l’impossibilità di esenzione dal pagamento per suggello dell’apparecchio. I moduli allegati, finora utilizzati, potranno essere modificati da eventuali aggiornamenti conseguenti alla futura emanazione del decreto attuativo.
- Autocertificazione attestante il mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi
- Autocertificazione attestante il proprio diritto alla esenzione al versamento del canone RAI
- Autocertificazione attestante il decesso dell’intestatario del canone RAI
- Richiesta rimborso canone RAI
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