Diritto di recesso
13 marzo 2015Vittoria di Federconsumatori dinanzi all’Antitrust
Con provvedimento emesso all’adunanza del 03 febbraio 2015, l’Autorità Garante per la concorrenza e del mercato ha inflitto una sanzione amministrativa di € 5.000,00 ad una nota impresa individuale veneta operante nel commercio al dettaglio di prodotti di abbigliamento attraverso televendite. La procedura è stata attivata da una prima segnalazione di Federconsumatori Pordenone. Nello specifico, l’associata che si era rivolta alla sede di Pordenone aveva acquistato dal professionista alcuni capi di abbigliamento tramite televendita e, successivamente, aveva esercitato nei termini il diritto di recesso. Tuttavia, nessun rimborso della somma pagata era avvenuto ad opera del professionista. Il Nostro sportello provvedeva quindi ad informare di un tanto l’Autorità competente, la quale si attivava per le verifiche del caso. Dall’istruttoria e dall’analisi delle diverse segnalazioni pervenute all’Autorità, è emerso che a fronte di modalità di recesso effettuate in maniera precisa e puntuale da parte dei consumatori, il professionista non abbia provveduto ad effettuare i rimborsi secondo i termini previsti dalla legge. Il Garante, quindi, anche alla luce di ulteriori irregolarità emerse nel corso dell’istruttoria, quali, fra le tante, l’ ingannevolezza delle informazioni fornite sul diritto di recesso, qualificava la pratica commerciale “non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo”, comminando la sanzione amministrativa di € 5.000,00. Questo importante risultato costituisce senza ombra di dubbio un precedente che tutti i consumatori che hanno esercitato il proprio diritto di recesso senza ottenere alcun rimborso debbono tenere in considerazione per far valere i propri diritti. A tal proposito, si coglie l’occasione per ricordare che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21/2014 è previsto un nuovo termine di quattordici giorni, anziché i dieci giorni lavorativi precedenti, per esercitare il diritto di recesso (art. 52 Codice del Consumo).
Davide Petralia
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