Tacito rinnovo sulla polizza RC Auto e Ddl Concorrenza
04 luglio 2017Anzitutto il tacito rinnovo è una clausola contrattuale in base alla quale si ha un rinnovo automatico del contratto ormai giunto a scadenza in assenza di un’esplicita disdetta che di norma deve avvenire tramite raccomandata A/R almeno 15 giorni prima della scadenza effettiva del contratto. Nel settore delle assicurazioni Responsabilità Civile Auto (RCA) fino al 2012 a causa del sistema del tacito rinnovo erano davvero pochi i consumatori che recedevano per tempo dal contratto nonostante i prezzi molto alti dei premi assicurativi.
Nel 2012 era stato introdotto l’art. 170bis del Codice delle Assicurazioni private con il divieto per i contratti di assicurazione di RCA di una durata superiore all’anno, e la nullità delle clausole, anche annuali, che prevedano il tacito rinnovo. L’introduzione di questa norma ha permesso una maggiore concorrenza fra le assicurazioni, che nel tentativo di tenersi stretta la clientela proponevano prezzi concorrenziali con un risparmio notevole per i consumatori, oltre all’equiparazione delle polizze contratte in agenzie assicurative tradizionali con quelle telematiche e telefoniche, dove non è mai esistito il tacito rinnovo.
Di recente si è molto discusso del ddl. Concorrenza, attualmente allo studio del Senato, dove è stato introdotto il comma 1-bis all’art. 170-bis che estende il divieto del tacito rinnovo per la RCA “anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora lo stesso contratto ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.”
Si prevede, inoltre, l’incoraggiamento attraverso ingenti sconti, per chi installa sul proprio veicolo dispositivi mobili per rilevare dati inerenti la condotta di guida e conservarli nel caso di incidenti, la c.d. scatola nera, e per la classe di merito nelle province con alta concentrazione di sinistri automobilistici.
Federconsumatori assieme a tutte le associazioni a difesa del consumatore è attenta a che le tutele acquisite dai consumatori non vengano meno e che il premio assicurativo non gravi sulle spese dei consumatori anche se secondo l’Ordine ed il Consiglio nazionale degli attuari “i limiti imposti dal Ddl alla libera determinazione delle tariffe non potranno comportare, in assenza di una riduzione dei costi, alcuna diminuzione del premio medio.”
Eufemia Acunto
2 Commenti
Emilio Gottardo
4 luglio 2017 at 14:59Sarebbe importante anche rivedere le norme che impongono a un giovane che acquista x la prima volta un’auto di assicurarsi in ultima classe, quella più onerosa, come se egli fosse un incallito cattivo guidatore. Non c’è nessuna logica nel “punire” in questo modo un neoguidatore che con sacrificio vuole diventare anche proprietario della propria auto, evitando sotterfugi e trucchetti.
Marco Missio
5 luglio 2017 at 10:54Sarebbe importante anche rivedere le norme che impongono a un giovane che acquista x la prima volta un’auto di assicurarsi in ultima classe, quella più onerosa, come se egli fosse un incallito cattivo guidatore. Non c’è nessuna logica nel “punire” in questo modo un neoguidatore che con sacrificio vuole diventare anche proprietario della propria auto, evitando sotterfugi e trucchetti.