Coppie di fatto e Canone Rai, chiarimenti anche per chi possiede un B&B e per i contribuenti in casa di riposo

28 aprile 2016

L’agenzia delle entrate ha fornito sul suo sito internet (www.agenziadelleentrate.gov.it) ulteriori chiarimenti in merito al canone rai: in particolare, ha pubblicato una serie di FAQ (Frequently Asked Questions, o meglio domande poste frequentemente) in merito a chi ha un Bed & Breakfast, ai contribuenti che sono ricoverati in una casa di riposo e al concetto di “famiglia anagrafica”.
Per quanto riguarda coloro che possiedono un B&B, la domanda posta era se “il contribuente intestatario dell’utenza elettrica, titolare di un bed and breakfast, che già paga il canone TV speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio (a disposizione della famiglia e degli ospiti), è tenuto al pagamento del canone TV ordinario”. L’agenzia delle entrate chiarisce affermando che detenere un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Però, allo stesso tempo afferma anche che, essendo il titolare già intestatario del canone speciale, potrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione compilando il quadro A e, pertanto, evitando di pagare il canone ordinario.
In seguito, viene affrontata la casistica riguardante i contribuenti ricoverati in una casa di riposo: in merito l’agenzie delle entrate è chiara; infatti i contribuenti che detengono un apparecchio televisivo nella propria abitazione sono tenuti al pagamento del canone anche se sono ricoverati in una casa di riposo. Al contrario, coloro che sono sprovvisti di un apparecchio televisivo, ma siano titolari di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. Infine, coloro che “non sono titolari di un’utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l’utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione)”, che erano titolari di un abbonamento TV e, allo stato attuale, non abbiano più un apparecchio televisivo devono “dare disdetta dell’abbonamento ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle entrate”.
In ultimo, l’Agenzia delle entrate affronta la tematica delle famiglia anagrafica, al fine di chiarire se siano “incluse le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione”. A tal proposito, le entrate riportano l’art. 4 del DPR n. 223/1989, in base al quale “agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”.
Tali vincoli vengono, o possono essere, chiariti dalla dichiarazione anagrafica che gli interessati devono rendere al momento della costituzione o, eventualmente, del subentro nella famiglia.
Pertanto, “i soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse”. Ne consegue che all’interno di una stessa abitazione, possono esserci distinte famiglie anagrafiche e ciò avviene nel solo caso in cui tra i componenti delle varie famiglie non vi siano i vincoli suddetti.
Presupposto per pagare un solo canone TV per le coppie di fatto è, quindi, la dichiarazione anagrafica: se non c’è e se il secondo membro della coppia sia intestatario di un’altra utenza elettrica in un’altra casa, sarà tenuto al pagamento di un secondo canone.
Tali dichiarazioni “non possono essere soggetta a continui ripensamenti e i vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione”.

Caterina Taverna