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CANONE RAI: ECCO LE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
SONO STATI PUBBLICATI SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE LA PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE RAI E LE MODALITÀ DI INVIO.
A seguito dell’emissione della legge n. 208 del 28.12.2015 e dell’approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva relativo al canone di abbonamento ad uso privato, è possibile reperire sul sito internet dell’agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell’economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it i modelli di autocertificazione relativi alla non detenzione di apparecchi radiotelevisivi ovvero la presenza di altra utenza elettrica per l’addebito.
La legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre scorso, infatti, ha previsto che la detenzione di un apparecchio radiotelevisivo si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto abbia la residenza anagrafica o la dimora. Sarà tenuto al versamento esclusivamente l’intestatario della fornitura di energia elettrica e non anche il resto della famiglia anagrafica residente nello stesso immobile.
Pertanto, ad es. se marito e moglie hanno la stessa residenza, sarà solo l’intestatario della bolletta a versare il canone RAI, se invece i coniugi hanno residenza diverse, allora entrambi saranno tenuti al versamento della tassa. Ed ancora, se i coniugi hanno una unica abitazione di residenza ma sono proprietari di un altro immobile (dato in locazione, di villeggiatura, concesso in comodato) continuerà comunque a pagare un solo canone RAI quello dei coniugi intestatario della bolletta relativa alla sola abitazione di residenza.
Per superare la presunzione della detenzione dell’apparecchio radiotelevisivo, è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445, ovvero una autocertificazione VALIDA PER UN ANNO, la quale corredata di copia della carta d’identità, potrà essere trasmessa all’agenzia delle entrate nei seguenti modi:
Direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel dall’agenzia delle entrate
Tramite gli intermediari abilitati di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (es. CAF) e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente
Via raccomandata a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La ricevuta dell’avvenuta spedizione dovrà risultare da timbro postale e dovrà essere conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale. Verrà esibita a semplice richiesta dell’agenzia delle entrate.
La dichiarazione falsa comporterà oltre alle sanzioni di cui all’art. 5 comma 1 e 13 comma 1 del d. Lgs 18.12.1997 n. 471 (cui soggiaceranno anche coloro che violeranno gli obblighi di comunicazione e versamento) anche le sanzioni penali secondo quanto disposto all’ 76 del D.P.R. 445/2000.
Tale dichiarazione avrà validità annuale e, pertanto, sarà onere del contribuente rinnovarla in caso permanga la non detenzione dell’apparecchio. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere presentate in ogni giorno dell’anno e produrranno effetti in base alla data di presentazione delle stesse.
Le compagnie di energia elettrica, all’atto della conclusione del nuovo contratto di fornitura saranno tenute a chiedere anche la dichiarazione di residenza anagrafica del cliente.
Nel caso, invece, di variazione della propria residenza anagrafica e del proprio domicilio, sarà onere del cittadino informare di un tanto la società fornitrice di energia elettrica.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione della normativa, ed in particolare per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del canone o di quelli esentati ovvero di coloro che sono beneficiari dell’agevolazioni di cui all’art. 38 comma 8 del d.l. 78 del 31.05.2010 sono legittimati allo scambio delle informazioni: l’anagrafe tributaria, l’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’acquirente unico S.p.a., il ministero, i Comuni e tutti i soggetti pubblici e privati.
Per l’anno 2016, il canone Rai avrà un importo complessivo pari ad € 100,00 e, a partire dal 2017 verrà corrisposto in 10 rate mensili, che verranno riscosse tramite il saldo della bolletta dell’energia elettrica da gennaio ad ottobre, solo per il 2016 verrà riscosso con la prima bolletta emessa dopo il 1 luglio, con addebito nella stessa delle rate RAI già scadute.
La legge di stabilità, inoltre, prevede che non si possa più presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento.